Cos’è : Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie si dispone che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
A chi è rivolto : la domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.
Come funziona : l’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile:
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
- ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore. In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro;
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro;
- ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro. Sarà preso a riferimento l’ ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
Erogazione dei bonus
Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2021 è di 530 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito. L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA). A partire dal 10 aprile 2020, secondo quanto disposto dalla Circolare 48 del 29/03/2020, non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163. In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
Decadenza
Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda. L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:
- perdita della cittadinanza;
- decesso del genitore richiedente;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
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