Il servizio permette di comunicare le dimissioni, revocabili entro sette giorni la data di trasmissione del modulo, o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo per tutti i lavoratori.
Cos’è
Dal 12 marzo 2016 il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo attraverso una nuova procedura online, introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’iniziativa ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” che penalizza in particolare alcune categorie di lavoratrici e lavoratori.
Come funziona
È possibile comunicare le proprie dimissioni compilando autonomamente il form online per la trasmissione della comunicazione disponibile accedendo al servizio online dedicato.
Se si esegue l’accesso dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si viene comunque reindirizzati sul sistema di controllo accessi dell’INPS per l’autenticazione con le proprie credenziali.
In alternativa, è possibile rivolgersi a un soggetto abilitato che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto del lavoratore.
Inizialmente saranno richieste le informazioni necessarie per individuare il rapporto di lavoro.
Se il rapporto è stato instaurato precedentemente al 2008, è necessario indicare alcune informazioni relative al datore di lavoro (ad esempio codice fiscale o denominazione azienda) e al rapporto di lavoro (ad esempio la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia contrattuale).
Se il rapporto di lavoro è iniziato successivamente al 2008, invece, alcuni dati sono precompilati.
In entrambi i casi è importante fornire negli appositi campi l’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’azienda.Infine deve essere indicata la data decorrenza delle dimissioni, cioè il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, le dimissioni possono essere revocate con le medesime modalità.
fonte: inps.it
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