Il decreto Rilancio (articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.
L’INPS, con il messaggio 28 giugno 2021, n. 2433, fornisce le istruzioni per la richiesta del bonus in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.
Il messaggio illustra i requisiti per il diritto al bonus e le tipologie di lavoratori ai quali spetta, precisando che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente. A differenza del bonus baby-sitting, quello per i centri estivi e i servizi all’infanzia viene erogato a prescindere dalla sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.
La domanda per la richiesta del bonus centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia previsto dall’articolo 2, comma 6, dl 30/2021 può essere presentata dal genitore richiedente entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza del minore ai centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino alla data del 30 giugno 2021 incluso. La prestazione può essere richiesta attraverso il servizio bonus centri estivi, scegliendo la tipologia di domanda. In alternativa, ci si può rivolgere ai patronati.
Il messaggio definisce, infine, le modalità di accredito del bonus, i casi di incompatibilità con altre misure e le istruzioni contabili.
Fonte : inps.it
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