A partire dal 12 novembre il visto di conformità è diventato obbligatorio per tutti i bonus edilizi. Si tratta dell’esito del Decreto Antifrode (DL 157/2021), che ha esteso l’obbligo del visto di conformità dal superbonus a tutti gli altri bonus edilizi.
Gli interventi che necessitano dell’obbligo del visto di conformità sono:
.ristrutturazione edilizia
.recupero o restauro della facciata degli edifici
.riqualificazione energetica
.riduzione del rischio sismico
.installazione di impianti solari fotovoltaici
.infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Contestualmente l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello per comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura.
In questo articolo analizziamo le ulteriori richieste da ottemperare per il visto di conformità per i bonus edilizi.
Cos’è il visto di conformità?
Il visto di conformità è uno strumento introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997. Costituisce uno dei metodi di controllo della corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, che sussistano i presupposti per richiedere la detrazione d’imposta. Colui che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano redatto le asseverazioni e attestazioni circa il rispetto dei requisiti energetici e/o antisismici, la stipula delle polizze di assicurazione della responsabilità civile e così via.
Tali verifiche si risolvono in un controllo formale di tipo documentale.
Chi può rilasciare il visto di conformità
Il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, può essere rilasciato da:
.dottori commercialisti
.esperti contabili
.consulenti del lavoro
.Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
.i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
Quando il visto di conformità è necessario per i bonus edilizi?
Il visto di conformità per i bonus edilizi si aggiunge ai tradizionali adempimenti per richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il visto di conformità è un documento che attesta l’esistenza dei presupposti per cui si richiede un bonus.
Il visto di conformità è ora obbligatorio in tutti quei casi che prevedono la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il Decreto Antifrode ha così esteso la precedente definizione del Decreto Rilancio.
L’estensione si applica nei seguenti casi:
.recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16 -bis, comma 1, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917)
.efficienza energetica (di cui all’art. 14 del dlgs 63/2013 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 119);
.adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies del dlgs 63/2013, e al comma 4 dell’articolo 119);
.recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (di cui all’articolo 1, commi 219 e 220 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
.installazione di impianti fotovoltaici (di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto);
.installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16 -ter del dlgs 63/2013, e al comma 8 dell’articolo 119);
Gli interventi elencati, nel caso si voglia richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura, richiedono oggi che:
- il contribuente richieda il visto di conformità dei dati, inerenti la documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla richiesta di detrazione
- tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute, come da articolo 119- comma 13 -bis
Per quanto concerne il punto 2, siamo in attesa di un decreto del Ministero della Transizione Ecologica atto a stabilire i confini economici dell’asseverazione da parte dei tecnici abilitati.
Quali documenti sono necessari per il visto di conformità
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento che fornisce un quadro d’insieme dei controlli da effettuare per il visto di conformità.
Effettuata la comunicazione l’Agenzia delle Entrate esegue un’ulteriore verifica e, in caso di esito positivo, rilascia la ricevuta definitiva del conseguimento del visto di conformità.
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