Ott 18

DURF – Documento Unico Regolarità Fiscale

Cos’è e a cosa serve

Il DURF è un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che certifica il possesso di determinati requisiti ed il corretto adempimento di taluni adempimenti fiscali. Tale documento consente di evitare alle imprese appaltatrici la presentazione alla committenza di tutta una serie di documentazione.

La norma di riferimento è il D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019).

In base alla citata norma, è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di più opere o servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati (committenti) ad un’impresa in presenza dei seguenti requisiti:

  • di importo complessivo annuo superiore a € 200.000
  • caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera dell’impresa appaltatrice
  • svolgimento dell’attività presso le sedi di attività del committente
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma

devono richiedere all’impresa appaltatrice-affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei mod. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente-assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice-affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera-servizio.

Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici,affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (il DURF) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno 3 anni,
  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi,
  • abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il DURF ha validità di 4 mesi.

 

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