Il “premio alla nascita” è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne.
Le indicazioni di carattere generale sono state fornite con le circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39 e 16 marzo 2017, n. 61.
Con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4252 l’Istituto fornisce ulteriori istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda nei casi di gravidanze, adozioni o affidamento plurimi.
In caso di gravidanza gemellare, la richiedente può presentare domanda:
• al compimento del settimo mese e, qualora la domanda venga accolta, può essere liquidata una sola quota di 800 euro. Le altre quote dello stesso importo potranno essere erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto;
• a parto avvenuto, con un’unica istanza. Se la domanda sarà accolta, verranno corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli.
Nel caso di affidamento o adozione plurimi, è possibile presentare un’unica domanda con le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure presentare una domanda per ogni minorenne adottato o affidato. In presenza dei requisiti, alla richiedente spettano tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.
Fonte: inps.it
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